Ci sono dei diritti in tempi di pandemia?
Ci sono dei diritti in tempi di pandemia?
Se qualcuno volesse i suoi diritti in questo periodo, in particolare per quanto riguarda i trattamenti e il suo rapporto con il mondo medico, come potrebbe fare?
Ecco un elenco semplice di dati stabili riguardo i trattamenti sanitari e le sperimentazioni:
PRIMA DOMANDA: IL VACCINO PFIZER E’ SPERIMENTALE?
L’avvocato Francesco Scifo spiega perché da un punto di vista legale, questo vaccino è sperimentale: “È una sperimentazione diversa dai tipi vaccini precedenti, tradizionali per i quali si è previsto l’obbligo in alcuni casi, ed è una sperimentazione che non ha avuto modo di vedere gli effetti sul breve, nel medio e nel lungo periodo, a prescindere dal fatto che poi burocraticamente si possa dire che l’Agenzia europea del farmaco oppure l’Aifa abbia approvato il vaccino sperimentale. No, il vaccino rimane sempre sperimentale a prescindere dal fatto che venga approvato da un organo governativo, da un medico-scienziato o da un burocrate. Questo perché la sperimentazione dipende dalla quantità di tempo che quel vaccino viene provato“.
SECONDA DOMANDA: QUALI REGOLE SI APPLICANO ALLE SPERIMENTAZIONI?
Il Codice di Norimberga: nasce dalle carte del processo che si è svolto al termine della seconda guerra mondiale nell’omologa città tedesca, contro i medici nazisti che avevano perpetrato torture e sperimentazioni contro innocenti nei campi di sterminio come Auschwitz e Birkenau. Su di esso si basa il Comitato Etico, ovvero quell’organismo indipendente che si occupa di tutelare i diritti, la sicurezza e il benessere dei soggetti che partecipano ad una sperimentazione.
- .1Il soggetto volontariamente dà il proprio consenso a essere sottoposto a un esperimento. Prima di dare il consenso, la persona deve conoscere: natura, durata e scopo della sperimentazione clinica, il metodo e i mezzi con cui sarà condotta, eventuali effetti sulla salute e sul benessere della persona, eventuali pericoli cui sarà sottoposta. (Questo è alla base del concetto di “consenso informato“, ovvero di un consenso fornito in piena consapevolezza delle implicazioni di quello a cui ci si sta per sottoporre).
- .5.Non si deve eseguire la sperimentazione se a priori si è a conoscenza che tale sperimentazione possa causare danni o morte.
- .6.Il grado di rischio da correre non dovrà oltrepassare quello dei vantaggi, determinati dalla rilevanza umanitaria del problema che l’esperimento dovrebbe risolvere.
- .7.Si dovrà fare una preparazione tale da evitare che il soggetto abbia lesioni, danni o morte.
- .9.Nel corso dell’esperimento il soggetto umano dovrà avere la libera facoltà di porre fine ad esso se ha raggiunto uno stato fisico o mentale per cui gli sembra impossibile continuarlo.
- .10.Durante l’esperimento lo scienziato responsabile deve essere pronto a interromperlo in qualunque momento se indotto a credere che la continuazione dell’esperimento comporterebbe probabilmente lesioni, invalidità o morte per il soggetto umano. https://it.wikipedia.org/wiki/Codice_di_Norimberga
Dichiarazione di Helsinki:
Insieme dei principi etici intesi a orientare i medici nella sperimentazione umana, messi a punto dalla World Medical Association e adottati nel giugno del 1964 a Helsinki.
Dal Codice di Norimberga, la Dichiarazione recepiva il principio del consenso, che da volontario diventava informato, quale requisito essenziale per rendere eticamente accettabile una ricerca clinica.
Dichiarazione universale sulla bioetica ed i diritti umani
- gli interessi ed il benessere dell’individuo devono avere la priorità sul solo interesse della società o scienza(articolo 3)
- ogni intervento sia di carattere preventivo che diagnostico o terapeutico, non può non avvenire senza il previo, libero e informato consenso della persona in questione che, può essere ritirato in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione senza alcun danno. (articolo 6)
https://it.wikipedia.org/wiki/Dichiarazione_universale_sulla_bioetica_ed_i_diritti_umani
TERZA DOMANDA: CHI E’ RESPONSABILE DEL PAZIENTE: LO STATO O IL MEDICO?
Consiglio di Stato – sentenza dell’11 dicembre 2020
17.2 La scelta se utilizzare o meno il farmaco, in una situazione di dubbio e di contrasto nella comunità scientifica, sulla base di dati clinici non univoci, circa la sua efficacia nel solo stadio iniziale della malattia, deve essere dunque rimessa all’autonomia decisionale e alla responsabilità del singolo medico, con l’ovvio consenso informato del singolo paziente
18 ...la cura non è un valore metafisico e lontano dal paziente, che egli non può comprendere e far proprio, non è «un principio autoritativo, un’entità astratta, oggettivata, misteriosa o sacra, calata o imposta dall’alto o dall’esterno, che ciò avvenga ad opera del medico, dotato di un elevato e inaccessibile sapere specialistico, o della struttura sanitaria nel suo complesso» (Cons. St., sez. III, 2 settembre 2014, n. 4460), ma deve essere costruita per la persona e con la persona, nel rispetto della dignità umana che costituisce il valore fondante del nostro ordinamento,
18.1 Non si tratta qui, si deve ribadirlo, di avallare un incontrollabile intuizionismo sperimentale del singolo medico nella scelta della cura né di approvare illusorie opzioni terapeutiche inutili o dannose o, ancor peggio, di alimentare credenze pseudoscientifiche o attese miracolistiche, ma di riconoscere doverosamente alla scienza medica, nell’incertezza perdurante circa l’efficacia della terapia sulla base degli standard scientifici più accreditati, e pertanto al singolo medico tutta la responsabilità di valutare il singolo caso e di umanizzare e personalizzare la cura sulla base delle acquisizioni scientifiche disponibili, per quanto limitate e controverse.
- … la Corte costituzionale in numerose pronunce anche recenti ha chiaramente affermato questo principio con l’osservazione che la regola di fondo di uno Stato democratico in questa materia è costituita dalla autonomia e dalla responsabilità del medico che, sempre con il consenso del paziente, opera le scelte professionali basandosi sullo stato delle conoscenze a disposizione, sicché «autonomia del medico nelle sue scelte professionali e obbligo di tener conto dello stato delle evidenze scientifiche e sperimentali, sotto la propria responsabilità, configurano dunque un altro punto di incrocio dei principi di questa materia» http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato7506782.pdf
A meno che la persona firmi una liberatoria che esenti il medico da qualsiasi responsabilità.
QUARTA DOMANDA: COSA PREVEDE LA COSTITUZIONE PER QUANTO RIGUARDA UNA EVENTUALE OBBLIGATORIETA’ DI TRATTAMENTO?
Dispositivo dell’art. 32 Costituzione
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
https://www.brocardi.it/costituzione/parte-i/titolo-ii/art32.html
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